- PREMESSE
Per Rosae si intende Rosae di Ilario Rosati con P.Iva 02037760440.
Le presenti condizioni generali si applicano alla vendita dei prodotti e alla prestazione di servizi da parte della Rosae nei confronti di qualsiasi ditta o società (il Cliente o Committente) e si applicheranno indipendentemente dalle condizioni di vendita – contrastanti, aggiuntive o contrarie – contenute in qualsiasi ordine di acquisto.
L’invalidità di ogni singola clausola delle presenti condizioni generali, non comporterà l’invalidità delle rimanenti clausole né delle presenti condizioni generali nel loro insieme.
Eventuali deroghe o aggiunte alle presenti condizioni generali devono essere sottoscritte dalle parti (Cliente e Preponente) mediante accordo scritto.
- ACCERTAMENTO CARATTERISTICHE
Il Cliente dichiara di aver accertato che i prodotti e/o servizi soddisfano le proprie esigenze e che per ciascun prodotto e/o servizio ha ricevuto una preventiva e completa descrizione dellle caratteristiche e funzionalità.
- OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE
Il Cliente dichiara di essere il legittimo proprietario dei diritti di proprietà o comunque dei diritti di sfruttamento degli eventuali marchi e/o altri segni distintivi. Tutti i contenuti, anche digitali, dei siti internet sono di proprietà esclusiva e riservata del Titolare, e/o dei soggetti terzi ove specificamente indicati, e sono protetti dalle vigenti leggi in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale.
Il Cliente garantisce la veridicità e legalità delle informazioni contenute nei documenti e in qualsiasi altro materiale fornito alla ditta Rosae ai fini pubblicitari e non.
La ditta Rosae non è responsabile circa la veridicità e la legalità delle informazioni fornite dal Cliente ai fini dell’adempimento del Contratto. Pertanto per qualsivoglia questione legale inerente i messaggi pubblicitari veicolati l’unico responsabile è il Cliente.
Salvo quanto diversamente previsto dalle parti, il Cliente dovrà corrispondere alla ditta Rosae, nei modi e nei termini contrattualmente previsti, il corrispettivo indicato nel contratto, con le seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario, carta di credito o Paypal, la sopracitata a seguito del pagamento emetterà regolare fattura.
Qualora il pagamento venga effettuato oltre i termini contrattualmente previsti il Cliente avrà l’obbligo di corrispondere alla ditta Rosae gli interessi di mora sulle somme dovute, anche illiquide, ex art. 1224 c.1 c.c.
- OBBLIGHI A CARICO DEL VENDITORE
La ditta Rosae si obbliga ad eseguire il contratto con diligenza professionale.
Il Cliente qualora dovesse riscontrare delle irregolarità nello svolgimento del contratto di servizio dovrà inoltrare una comunicazione alla ditta Rosae a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo pec.
La ditta ROSAE qualora reputi fondato il reclamo provvederà entro 72 ore ad apportare le dovute correzioni.
Il Cliente non potrà vantare alcun tipo di pretesa risarcitoria nei confronti della ditta Rosae, qualora l’inesatta esecuzione della prestazione sia di scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
La sopracitata non è responsabile dei contenuti espressi nei messaggi di feedback liberamente pubblicati dai fruitori nelle pagine social, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, Facebook e Twitter, in merito alla qualità e alla personale soddisfazione dell’utente riguardo il sevizio/prodotto offerto dal Cliente.
La ditta ROSAE si obbliga a rimuovere i messaggi/commenti offensivi e/o denigratori, o comunque contrari al buon costume, entro 48 ore dalla segnalazione da parte del Cliente della presenza degli stessi.
La ditta ROSAE qualora si avvalga di soggetti terzi nell’esecuzione del contratto non è tenuta ad informare preventivamente il Cliente e non può essere ritenuta responsabile delle mancanze o dei danni cagionati dal fornitore.
In ogni caso la responsabilità della ditta Rosae verso il Cliente a titolo di risarcimento danni non potrà essere superiore alla minor somma tra l’importo complessivo del contratto e quanto corrisposto dal Cliente fino al momento del verificarsi del danno, ma in nessun caso la ditta Rosae potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.
La ditta ROSAE si obbliga altresì a gestire il trattamento dei dati personali del Cliente, pervenuti a sua conoscenza in ragione del consenso prestato dal Cliente nel momento dell’acquisto del prodotto/servizio in condizioni di adeguata sicurezza e riservatezza, comunque in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della privacy, così come disposto dal GDPR 216/679 (vedi le informazioni sulla privacy).
- RECESSO
Il Cliente ai sensi dell’art. 1334 del codice civile può recedere unilateralmente dal contratto.
Il Cliente ai sensi del D.lgs 206/2005 ha diritto di recedere liberamente dal contratto, senza alcuna motivazione, entro e non oltre 14 giorni dalla conclusione dello stesso.
Tuttavia, in base al contratto che le parti stipuleranno, se ad esecuzione immediata o differita, la facoltà di recesso può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; nel caso in cui il contratto sia ad esecuzione continuata o periodica, il diritto di recesso può essere esercitato anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso può essere esercitato con l’invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R o tramite pec, indirizzata alla ditta ROSAE, via Emidio Luzi, 87/B 63100 Ascoli Piceno.
Al Cliente che si avvalga del diritto di recesso nei termini contrattualmente previsti non verrà addebitata alcuna penale, né alcuna altra somma., salvo che l’esecuzione della prestazione sia già iniziata, in questo caso, le somme addebitate saranno pari al lavoro svolto sino a quel momento, nessuna altra somma verrà addebitata al Cliente.
- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
Qualora il committente (fino ad ora chiamato “Cliente”) non adempia alle obbligazioni contrattualmente previste il contratto si intenderà risolto.
La Rosae comunicherà al committente, tramite lettera raccomandata A/R o pec, la risoluzione del contratto per inadempimento della prestazione, specificando il compenso dovuto per le prestazioni eseguite e non pagate e gli interessi di mora.
Il contratto non può essere risolto se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
- IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
La ditta Rosae se per impossibilità sopravvenuta della prestazione non fosse in grado di adempiere a qualunque obbligazione contrattuale, o se qualsiasi, danno, perdita incidente o ritardo nella consegna fossero determinati da cause non imputabili alla Rosae quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, reati, scarsità di risorse, insurrezioni civili, hackeraggio informatico, incidenti, scioperi, serrate, azioni ed omissioni del committente, o qualsivoglia restrizione imposta da qualunque autorità locale, comunale o governativa (comprese le Autorità doganali), sia italiana che straniera, il tempo per l’adempimento delle anzidette obbligazioni rimarrà sospeso per tutto il periodo di durata delle cause impeditive.
In tali circostanze, in caso di risoluzione del contratto, il committente sarà obbligato ad adempiere all’obbligazione in misura pari alla prestazione eseguita.
Qualora la prestazione sia totalmente impossibile, il committente, in base a quanto previsto dall’art.1463 del codice civile che disciplina i contratti a prestazioni corrispettive, non sarà più obbligato ad adempiere.
L’impossibilità si verifica quando la situazione impeditiva non può essere superata con lo sforzo diligente (diligenza professionale); non è necessaria un’impossibilità assoluta, ma non è sufficiente una mera maggior difficoltà.
La causa impeditiva deve essere sopravvenuta, poiché, se originaria, impedisce sin dall’inizio il sorgere del vincolo contrattuale.
Se la causa dell’impossibilità della prestazione è imputabile al Cliente, lo stesso è tenuto al risarcimento del danno nella misura del danno emergente e del danno lucro cessante.
- CORRETTEZZA E BUONA FEDE
Le parti nella conclusione del contratto e per tutta la durata del rapporto obbligatorio si obbligano a rispettare i doveri di correttezza ex. art. 1175 c.c. e buona fede ex. art. 1375 c.cv.
- FORO COMPETENTE
Il Foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia nascente dal presente contratto sarà quello di Ascoli Piceno.